Art. 42 · Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione
AccordoTitolo VI

Art. 42

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Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione

In vigore dal 4 nov 2020
Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende: a) politica agricola e aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare; b) conformemente al titolo IV, possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale; c) benessere degli animali; d) sviluppo rurale; e) scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie; f) elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame; g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali; h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia; i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola; j) sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e k) formazione nei settori agricolo e veterinario.
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