Accordo›Titolo IX
Art. 50
Risorse disponibili per la cooperazione
In vigore dal 4 nov 2020
Risorse disponibili per la cooperazione
Compatibilmente con le rispettive normative, procedure e risorse, l'Unione fornisce all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione di cui al presente accordo e l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-50