Accordo›Titolo IX
Art. 51
Cooperazione in materia di lotta contro la frode
In vigore dal 4 nov 2020
Cooperazione in materia di lotta contro la frode
1. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.
2. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario eventualmente concluso fra le parti durante l'attuazione del presente accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, le autorità competenti delle parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in conformità della normativa pertinente.
4. Le autorità afghane controllano periodicamente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione.
Esse adottano le misure atte a prevenire la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva di tali fondi. Esse comunicano alla Commissione europea qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.
5. Le autorità afghane trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono segnalati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Le autorità afghane segnalano altresì alla Commissione europea tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati ai sensi del presente paragrafo.
6. Le autorità afghane garantiscono lo svolgimento di indagini e azioni penali in relazione ai casi presunti e accertati di frode, corruzione e altre attività illecite a danno dei fondi dell'Unione.
Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le autorità afghane competenti in questo compito.
7. Conformemente alla normativa dell'Unione, e unicamente per tutelarne gli interessi finanziari, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato, su richiesta, a svolgere controlli e verifiche in loco in Afghanistan. Questi ultimi sono predisposti ed effettuati in stretta collaborazione con le autorità afghane competenti. Le autorità afghane forniscono all'Ufficio europeo per la lotta antifrode tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere i suoi compiti.
8. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con le autorità competenti afghane di intensificare la cooperazione nel settore della lotta antifrode, anche mediante la conclusione di accordi operativi.
Storico versioni
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