AccordoTitolo IX

Art. 56

Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni

In vigore dal 4 nov 2020
Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza. 3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a proteggere le informazioni riservate ricevute nel corso della cooperazione.
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Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni (Art. 56 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo