Accordo›Titolo IX
Art. 54
Adempimento degli obblighi
In vigore dal 4 nov 2020
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere misure adeguate per quanto riguarda il presente accordo o qualsiasi accordo specifico di cui all', paragrafo 2.
3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.
4. Nella scelta delle misure adeguate, vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all' 3, paragrafo 2.
Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo a opera di una delle parti. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:
a) una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
b) la violazione di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2.
Storico versioni
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