AccordoTitolo VII

Art. 48

Cooperazione regionale

In vigore dal 4 nov 2020
Cooperazione regionale 1. Le parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente e stimolare la crescita economica e la stabilità politica della regione. A tal fine, esse convengono di collaborare alla promozione della cooperazione regionale attraverso misure volte a sostenere gli sforzi compiuti dal governo afghano, e in particolare dal ministero degli Affari esteri, per sviluppare le capacità. Il miglioramento delle capacità consentirà al governo di svolgere un ruolo più incisivo nelle varie organizzazioni, nei vari processi e nelle varie sedi regionali. La cooperazione può comprendere misure intese a sviluppare le capacità e a instaurare un clima di fiducia, quali programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti. 2. Le parti plaudono e ribadiscono il proprio sostegno al processo di Istanbul, che considerano un'iniziativa importante per promuovere la cooperazione politica tra l'Afghanistan e i paesi vicini, anche mediante misure tese a instaurare un clima di fiducia, come concordato nel corso della conferenza ministeriale del processo «Cuore dell'Asia» svoltasi a Kabul il 14 giugno 2012. L'Unione sostiene le iniziative avviate dall'Afghanistan per garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a instaurare un clima di fiducia e di altri impegni regionali. 3. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione regionale attraverso i propri contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui partecipano.
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