Convenzione

Art. 14

Sviluppo di capacità, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia

In vigore dal 28 ott 2020
1. Le Parti collaborano al fine di garantire, nei limiti delle rispettive possibilità, sviluppo di capacità e assistenza tecnica adeguati e tempestivi alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le Parti che sono paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché alle Parti con economia in fase di transizione, al fine di assisterle ad adempiere gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. 2. Lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 ed all', possono essere realizzati mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, tramite altri strumenti multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione ed al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti. 3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti nei limiti delle loro capacità, promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento, la diffusione ed il relativo accesso alle più aggiornate tecnologie alternative, ecologicamente corrette, a beneficio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché delle Parti con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacità di attuare efficacemente la presente Convenzione. 4. La Conferenza delle Parti, entro la sua seconda riunione, ed in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle Parti, ivi comprese quelle previste dall', nonché delle informazioni fornite da altre parti interessate: a) esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative; b) valuta le esigenze delle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e c) identifica le criticità affrontate dalle Parti, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico. 5. La Conferenza delle Parti elabora raccomandazioni sulle modalità di rafforzamento dello sviluppo di capacità, dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologia ai sensi del presente articolo.
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Sviluppo di capacità, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo