Convenzione

Art. 21

Trasmissione delle relazioni

In vigore dal 28 ott 2020
1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite relazione al Segretariato, sulle misure adottate per attuare le disposizioni della presente Convenzione e sull'efficacia di tali misure e degli eventuali elementi di criticità incontrati nell'attuazione degli obiettivi della Convenzione. 2. Le Parti includono nelle loro relazioni le informazioni di cui agli della presente Convenzione. 3. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, stabilisce la periodicità ed il formato delle relazioni che le Parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'opportunità di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo