Convenzione
Art. 16
Aspetti legati alla salute
In vigore dal 28 ott 2020
1. Le Parti sono invitate a:
a) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi mirati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio, fissando, ove opportuno, obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, attività di comunicazione/istruzione rivolte alla popolazione, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;
b) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio ed ai composti del mercurio;
c) promuovere adeguati servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio; e
d) istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacità istituzionali e dei professionisti che operano nel settore della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio ed ai composti del mercurio.
2. La Conferenza delle Parti, nell'esaminare le questioni o le attività legate alla salute, dovrebbe:
a) consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti; e
b) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e, ove opportuno, altre organizzazioni intergovernative competenti.
Storico versioni
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