Convenzione
Art. 12
Siti contaminati
In vigore dal 28 ott 2020
1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.
2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti.
3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:
a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
b) il coinvolgimento del pubblico;
c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
f) la convalida dei risultati.
4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attività volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-12