Convenzione

Art. 12

Siti contaminati

In vigore dal 28 ott 2020
1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio. 2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti. 3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per: a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati; b) il coinvolgimento del pubblico; c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente; d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati; e) la valutazione dei benefici e dei costi; e f) la convalida dei risultati. 4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attività volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.
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Siti contaminati (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo