Convenzione

Art. 13

Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento

In vigore dal 28 ott 2020
1. Coerentemente alle proprie politiche, priorità, piani, e programmi nazionali, ciascuna Parte si impegna a fornire, nei limiti delle sue possibilità, risorse per le attività nazionali previste ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. Tali risorse possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito delle pertinenti politiche, strategie di sviluppo e budget nazionali, nonché finanziamenti bilaterali e multilaterali, ed il coinvolgimento del settore privato. 2. L'efficacia complessiva dell'attuazione della presente Convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipenderà dall'effettiva attuazione del presente articolo. 3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel settore finanziario e tecnico, così come in quello dello sviluppo delle capacità e del trasferimento di tecnologia, sono incoraggiate, in via d'urgenza, al fine di rafforzare e aumentare le loro attività in relazione al mercurio a sostegno delle Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'attuazione della presente Convenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica ed il trasferimento di tecnologia. 4. Le Parti, nei loro interventi in relazione ai finanziamenti, tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze particolari di quelle Parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati. 5. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo deve sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e le Parti con economia in fase di transizione nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. 6. Il meccanismo comprende: a) il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF); e b) un programma internazionale specifico (SIP) a sostegno dello sviluppo di capacità e dell'assistenza tecnica. 7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per coprire i costi legati all'attuazione della presente Convenzione come deciso dalla Conferenza delle Parti. Ai fini della presente Convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente è posto sotto la guida della Conferenza delle Parti cui deve rendere conto. La Conferenza delle Parti fornisce orientamenti sulle strategie generali, le politiche, le priorità di programma e sui criteri di ammissibilità per avere accesso ed utilizzare queste risorse finanziarie. Inoltre, la Conferenza delle Parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo di categorie di attività che potrebbero beneficiare di un sostegno da parte del fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse, sulla base delle decisioni adottate, per coprire i costi incrementali dei benefici ambientali globali e la totalità dei costi, sempre in base alle decisioni adottate, di alcune attività di supporto. 8. Quando fornisce risorse per un'attività, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale di riduzione del mercurio di tale attività proposta in relazione ai suoi costi. 9. Ai fini della presente Convenzione, il programma di cui al paragrafo 6, lettera b), è posto sotto la guida della Conferenza delle Parti alla quale deve render conto. La Conferenza delle Parti, alla sua prima riunione, decide in merito all'istituzione, che deve essere un'entità esistente, presso la quale il programma è ospitato e fornisce all'istituzione in questione orientamenti, anche in merito alla durata del programma. Tutte le Parti e gli altri soggetti interessati sono invitati, su base volontaria, a fornire risorse finanziarie al programma. 10. La Conferenza delle Parti e le entità che costituiscono il meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti, le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi. 11. Entro la sua terza riunione e, in seguito, a intervalli regolari, la Conferenza delle Parti esamina il livello di finanziamento e gli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti ai soggetti ai quali è affidata la gestione operativa del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, nonché la loro efficacia e capacità di far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo o con economia in fase di transizione. Sulla base di questo esame, adotta le misure appropriate per migliorare l'efficacia del meccanismo. 12. Tutte le Parti, nei limiti delle loro capacità, sono invitate a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la predisposizione di risorse provenienti da altre fonti, compreso il settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attività che sostiene.
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Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo