Convenzione
Art. 10
Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con esclusione dei rifiuti di mercurio
In vigore dal 28 ott 2020
1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, come definiti all', che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'.
2. Ciascuna Parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio destinati ad un utilizzo consentito ad una Parte nell'ambito della presente Convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottate ai sensi del paragrafo 3.
3. La Conferenza delle Parti adotta linee guida per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto delle pertinenti linee guida messe a punto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché di altri orientamenti pertinenti. La Conferenza delle Parti può stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente Convenzione in conformità all'.
4. Le Parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con le organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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