Convenzione

Art. 6

Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte

In vigore dal 28 ott 2020
1. Qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale può far registrare una o più deroghe alle date di eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in seguito denominate «deroghe», mediante notifica scritta da far pervenire al Segretariato: a) al momento dell'adesione alla presente Convenzione; oppure b) nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un processo di fabbricazione in cui è utilizzato mercurio mediante modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in questione entra in vigore per la Parte. Tale registrazione deve essere corredata da una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga. 2. Una deroga può essere registrata per una categoria di cui all'allegato A o all'allegato B ovvero per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale. 3. Ciascuna Parte che beneficia di una o più deroghe deve essere identificata in un registro. Il Segretariato redige e aggiorna il registro e lo rende disponibile al pubblico. 4. Il registro contiene: a) un elenco delle Parti che beneficiano di una o più deroghe; b) la deroga o le deroghe registrate per ciascuna Parte; e c) la data di scadenza di ciascuna deroga. 5. Fatta eccezione per il caso in cui una Parte indichi nel registro un periodo più breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva indicata nell'allegato A o nell'allegato B. 6. La Conferenza delle Parti può, su richiesta di una Parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la Parte non chieda un periodo più breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle Parti tiene in debito conto: a) una relazione della Parte che giustifichi la necessità di prorogare una deroga e descriva le attività intraprese e pianificate per eliminare la necessità della deroga non appena possibile; b) le informazioni disponibili, anche in relazione alla disponibilità di prodotti e processi alternativi che non utilizzano mercurio o che comportano un consumo più limitato di mercurio rispetto all'utilizzo di cui alla deroga; e c) le attività previste o in atto per garantire lo stoccaggio del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto. Una deroga può essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva. 7. Una Parte può in qualsiasi momento ritirare una deroga, mediante notifica scritta al Segretariato. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data specificata nella notifica. 8. Pur tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale può far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato negli allegati A o B, salvo che una o più Parti siano ancora registrate per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o organizzazione per l'integrazione economica regionale può, entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), far registrare una deroga per il prodotto o processo in questione che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva. 9. Nessuna delle Parti può beneficiare di una deroga decorsi 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo incluso negli allegati A o B.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-6

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