Convenzione
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 ott 2020
Ai fini della presente convenzione:
a) per «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», si intende l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata;
b) per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche più efficaci per prevenire e, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, tenuto conto di considerazioni economiche e tecniche per una determinata Parte o in relazione ad un impianto specifico nel territorio di tale Parte. In questo contesto:
i) per «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso,
ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in relazione ad una determinata
Parte o ad un impianto specifico sul territorio di tale Parte, quelle tecniche messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un rilevante settore industriale a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei benefici, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto sul territorio di tale Parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla Parte in questione, e
iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti;
c) per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione della combinazione più adeguata di strategie e misure di controllo ambientale;
d) per «mercurio» si intende il mercurio elementare (Hg, n. CAS 7439-97-6);
e) per «composto di mercurio», si intende qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;
f) per «prodotto con aggiunta di mercurio», si intende un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;
g) per «Parte», si intende uno Stato o un'organizzazione per l'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la Convenzione è in vigore;
h) per «Parti presenti e votanti», si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle Parti;
i) per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
j) per «organizzazione per l'integrazione economica regionale», si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o ad aderirvi; e
k) per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera di una Parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente Convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli .
Storico versioni
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