Convenzione

Art. 18

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

In vigore dal 28 ott 2020
1. Ciascuna Parte, nei limiti delle sue capacità, promuove e facilita: a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti: i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio; ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti; iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'; iv) i risultati delle proprie attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all', e v) le attività per adempiere i propri obblighi derivanti dalla presente Convenzione; b) l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio sulla salute umana e sull'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno. 2. Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilità di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attività umane.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-18

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Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo