Convenzione
Art. 18
Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico
In vigore dal 28 ott 2020
1. Ciascuna Parte, nei limiti delle sue capacità, promuove e facilita:
a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti:
i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio;
ii) le alternative esistenti al mercurio ed ai suoi composti;
iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell';
iv) i risultati delle proprie attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all', e
v) le attività per adempiere i propri obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
b) l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio ed ai composti di mercurio sulla salute umana e sull'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, ove opportuno.
2. Ciascuna Parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilità di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attività umane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-18