Convenzione
Art. 19
Ricerca, sviluppo e monitoraggio
In vigore dal 28 ott 2020
1. Le Parti, tenuto conto delle proprie capacità e circostanze specifiche, si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare:
a) gli inventari sugli usi, il consumo, le emissioni in atmosfera ed i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;
b) la modellizzazione ed il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, nonché la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;
c) le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare in relazione alle popolazioni vulnerabili;
d) metodologie armonizzate per le attività realizzate ai sensi dei punti a), b) e c) del presente paragrafo;
e) informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto ed il deposito a lunga distanza), la trasformazione ed il destino del mercurio e dei composti di mercurio nei diversi ecosistemi, tenendo nella dovuta considerazione la distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale, antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;
f) informazioni sul commercio e gli scambi di mercurio, di composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e
g) informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.
2. Le Parti, ove opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.
Storico versioni
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