Convenzione

Art. 22

Valutazione dell'efficacia

In vigore dal 28 ott 2020
1. La Conferenza delle Parti valuta l'efficacia della presente Convenzione, entro e non oltre sei anni dopo la data di entrata in vigore e, in seguito periodicamente, ad intervalli da essa stabiliti. 2. Al fine di facilitare la valutazione, la Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima riunione, provvede a stabilire le modalità per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza ed i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonché sulle tendenze dei livelli di mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili. 3. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi: a) le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla Conferenza delle Parti in applicazione del paragrafo 2; b) le relazioni trasmesse in applicazione dell'; c) le informazioni e le raccomandazioni fornite ai sensi dell'; e d) le relazioni e le altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacità istituiti nell'ambito della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo