Accordo
Art. 18
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 6 ago 2020
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni in qualità di artista dello spettacolo o sportivo sono esenti dall'imposta prelevata dall'altro Stato contraente se il soggiorno in quell'altro Stato contraente è sostanzialmente sostenuto con fondi pubblici del primo Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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