Accordo
Art. 13
COMPENSI PER SERVIZI
In vigore dal 6 ago 2020
COMPENSI PER SERVIZI
1. I compensi per i servizi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, nonostante le disposizioni dell' e fatte salve le disposizioni degli , i compensi per i servizi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei compensi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi.
3. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "compensi per servizi" designa qualsiasi pagamento effettuato in corrispettivo di qualsiasi servizio di natura manageriale, tecnica o di consulenza, a meno che il pagamento venga effettuato:
(a) ad un dipendente della persona che effettua il pagamento;
(b) per l'insegnamento in un istituto di istruzione o per l'insegnamento da parte di un istituto di istruzione; o
(c) da una persona fisica per servizi ad uso personale di una persona fisica.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i compensi per servizi si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 15.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi dì supporto di routine e ai servizi amministrativi relativi al normale svolgimento delle attività. Detti servizi includono controllo contabile e finanziario, gestione finanziaria, insolvenza, tassazione, approvvigionamento e gestione magazzino, questioni legali e del personale e consulenza relativi al normale svolgimento delle attività.
In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 15.
6. Ai fini del presente Articolo, i compensi per servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente se:
(a) i servizi sono resi in detto Stato da un residente dell'altro Stato contraente che ha una presenza fisica nel primo Stato; o
(b) fatto salvo il paragrafo 5, il debitore è residente di detto Stato e i compensi sono pagati ad una persona strettamente correlata, a meno che il debitore eserciti nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente o in uno Stato terzo una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e tali compensi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa; o
(c) il debitore ha in detto Stato una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei compensi per servizi, e tali compensi sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa.
7. Ai fini del pressate Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa. Ai fini del presente Articolo, una persona fisica sarà correlata ad un'altra persona fisica se la persona fisica è correlata a detta altra persona fisica da consanguineità, matrimonio o adozione.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi, tenuto conto dei servizi per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei compensi è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
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