Accordo
Art. 10
DIVIDENDI
In vigore dal 6 ago 2020
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa dalla partnership) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti societari assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 15.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, allorchè un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell', possono essere assoggettati a una ritenuta alla fonte in detto altro Stato contraente secondo la legislazione di detto Stato quando gli utili sono rimessi alla sede centrale; e detta ritenuta alla fonte, che è l'unica ritenuta alla fonte cui la stabile organizzazione può essere assoggettata ai sensi del presente Articolo, non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili al netto dell'imposta sulle società prelevata in detto altro Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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