Accordo

Art. 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 6 ago 2020
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione", salvo ove diversamente disposto nel presente Articolo, designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (e) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; e (f) una miniera, un poso di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse naturali all'interno di uno Stato contraente, ma solo se tale sito, progetto o attività continua all'interno di detto Stato per un periodo o periodi cumulativi di più di sei mesi, in un periodo di dodici mesi. Al solo fine di determinare se il periodo di sei mesi di cui il paragrafo 3 è stato superato, a) se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente in un luogo che costituisce un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo della risorse naturali, e dette attività sono svolte durante uno o più periodi di tempo che, nel complesso eccedono 30 giorni senza superare sei mesi, e b) le attività connesse sono svolte presso lo stesso cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo delle risorse naturali in diversi periodi di tempo, ciascuno superiore a 30 giorni, da uno o più imprese strettamente correlate alla prima impresa menzionata, detti diversi periodi di tempo sono aggiunti al periodo di tempo durante il quale la prima impresa menzionata ha effettuato attività presso quel cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo di risorse naturali. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) un sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, sono fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolga il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono: i) in nome dell'impresa; o ii) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; o iii) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel primo Stato contraente menzionato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbero le disposizioni di cui al paragrafo 5), non permetterebbero di considerare questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presenta paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. 7. Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se non possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del calore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione della società) nella persona e nell'impresa. 8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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