Accordo
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 6 ago 2020
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
(a) in Giamaica:
l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta giamaicana");
(b) in Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle società;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-2