Accordo

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 6 ago 2020
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Giamaica" designa l'isola di Giamaica, Morant Cays, Pedro Cays, e le loro dipendenze ed include le acque dell'arcipelago e il mare territoriale di Giamaica ed ogni altra zona al di fuori di tali acque territoriali che, in conformità con il diritto internazionale, è stata o può in futuro essere considerata ai sensi della legislazione giamaicana come zona all'interno della quale la Giamaica può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti e per quanto riguarda altre attività per l'esplorazione e lo sfruttamento economici della zona; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata a! di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, la Giamaica o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) il termine "impresa" designa l'esercizio di un'attività; (g) le espressioni "Impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile effettuino attività di trasporto esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) in Giamaica, il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati, e (ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (j) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente; (k) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle parsone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali o (ii) che è stabilito e gestito esclusivamente e quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significalo che a essa è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al temine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-3

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