Accordo

Art. 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 6 ago 2020
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: (a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; (b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo