Accordo
Art. 20
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 6 ago 2020
FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) I salari, gli stipendi e le altre analoghe remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisioni o autorità, sono imponibili soltanto in tale Stato,
(b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di, e ha la nazionalità di, detto Stato.
3. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell5ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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