Accordo

Art. 20

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 6 ago 2020
FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) I salari, gli stipendi e le altre analoghe remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalità di detto Stato; o (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisioni o autorità, sono imponibili soltanto in tale Stato, (b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di, e ha la nazionalità di, detto Stato. 3. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell5ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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