Accordo

Art. 23

ALTRI REDDITI

In vigore dal 6 ago 2020
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di imo Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sì applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 15.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-23

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ALTRI REDDITI (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo