Accordo
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 6 ago 2020
STUDENTI
1. Uno studente, apprendista o tirocinante che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo della sua educazione o tirocinio sono esenti da imposta in detto primo Stato sui seguenti pagamenti o redditi percepiti o ricavati da essi per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione:
(a) pagamenti derivanti da fonti al di fuori di detto Stato contraente ai fini del mantenimento, istruzione» studio o formazione;
(b) sovvenzioni, borse di studio o riconoscimenti fomiti dal Governo, o organizzazioni scientifiche, educative, culturali o altre organizzazioni esenti da imposta.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-21