Accordo

Art. 22

PROFESSORI E RICERCATORI

In vigore dal 6 ago 2020
PROFESSORI E RICERCATORI 1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine di insegnare o di svolgere attività di ricerca presso un istituto universitario, college o altro istituto d'istruzione riconosciuto conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e che è stato immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, non è imponibile nel primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per detta attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica ai redditi da ricerca se questa è intrapresa non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-22

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PROFESSORI E RICERCATORI (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo