Accordo
Art. 22
PROFESSORI E RICERCATORI
In vigore dal 6 ago 2020
PROFESSORI E RICERCATORI
1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine di insegnare o di svolgere attività di ricerca presso un istituto universitario, college o altro istituto d'istruzione riconosciuto conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e che è stato immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, non è imponibile nel primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per detta attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine.
2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica ai redditi da ricerca se questa è intrapresa non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-22