Accordo
Art. 19
PENSIONI
In vigore dal 6 ago 2020
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, le pensioni, le annualità e le altre retribuzioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in considerazione di una precedente occupazione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa una determinata somma pagabile periodicamente a date stabilite per la durata della vita, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.
Storico versioni
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