Trattato assistenza giudiziaria
Art. 5
Forma e Contenuto della Richiesta.
In vigore dal 21 dic 2019
Forma e Contenuto della Richiesta.
1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2.La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
(d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;
(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;
(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente , può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro trenta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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