Trattato assistenza giudiziaria
Art. 8
Citazioni e Notifiche
In vigore dal 21 dic 2019
Citazioni e Notifiche
1. Lo Stato Richiesto provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo aver eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica e/o citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'.
4. La citazione e la notifica non devono recare minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
5. Se il destinatario della notifica o della citazione non comprende la lingua dello Stato Richiedente nè la lingua dello Stato Richiesto, quest'ultimo lo comunicherà tempestivamente allo Stato Richiedente affinché fornisca la traduzione dell'atto, o almeno delle parti importanti del medesimo, nella lingua conosciuta dal destinatario.
Storico versioni
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