Trattato assistenza giudiziaria

Art. 4

Autorità Centrali

In vigore dal 21 dic 2019
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dagli Stati Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica dell'Ecuador è la Fiscalia General del Estado. 3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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