Accordo

Art. 8

In vigore dal 17 ott 2019
Commissione Mista 1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti. 2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. 3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni: (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo; (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti; (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo