Accordo
Art. 8
In vigore dal 17 ott 2019
Commissione Mista
1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti.
2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni:
(a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo;
(b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti;
(c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e
(d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-8