Accordo

Art. 5

In vigore dal 17 ott 2019
Attività di cooperazione Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti: a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici; b. scambi di informazioni e documentazione; c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico; d. centri congiunti di ricerca e laboratori; e. progetti congiunti di ricerca e formazione; f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca; g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.
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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-5

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