Accordo
Art. 5
In vigore dal 17 ott 2019
Attività di cooperazione
Le forme di cooperazione previste da questo Accordo potrebbero comprendere le seguenti:
a. scambi di scienziati, ricercatori e tecnici;
b. scambi di informazioni e documentazione;
c. l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico;
d. centri congiunti di ricerca e laboratori;
e. progetti congiunti di ricerca e formazione;
f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
g. ogni altra forma di cooperazione che le Parti Contraenti potranno concordare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-5