Accordo

Art. 3

In vigore dal 17 ott 2019
Cooperazione multilaterale 1. Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei Programmi di Ricerca dell'Unione Europea nei campi della scienza e della tecnologia. 2. Entrambe le parti contraenti coopereranno con organizzazioni internazionali nei casi ritenuti opportuni al fine di ottenere il loro coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione di programmi e progetti derivati dalle forme di cooperazione elencate nel presente accordo o da altri Accordi che potrebbero scaturire in futuro
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; — Testo vigente | Portale Normativo