Accordo

Art. 6

In vigore dal 17 ott 2019
Sostegno alla cooperazione 1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all' sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; — Testo vigente | Portale Normativo