Accordo
Art. 6
In vigore dal 17 ott 2019
Sostegno alla cooperazione
1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all' sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-6