Accordo
Art. 2
In vigore dal 17 ott 2019
Cooperazione bilaterale
Le Parti Contraenti promuoveranno la stipula di specifici accordi fra Ministeri, Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, e altri enti dei rispettivi Paesi coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-2