Accordo
Art. 7
In vigore dal 17 ott 2019
Trattamento dei risultati
1. Il trattamento della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi così come previsto dall'Annesso, che è parte integrante dell'Accordo.
2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attività congiunte di collaborazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-7