Accordo
Art. 11
In vigore dal 17 ott 2019
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due Notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per perfezionare l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il presente Accordo avrà durata illimitata, e continuerà ad avere effetto a meno che una delle parti contraenti non notifichi all'altra la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
3. La denuncia dell'Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati e non completati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti non concordino diversamente.
IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 16 febbraio 2007 nelle lingue, italiana, coreana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA
Massimo D'ALEMA SONG MIN-SOON
MINISTRO DEGLI AFFARI MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI ESTERI
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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