Accordo
Art. 13
In vigore dal 17 ott 2019
Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni più favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.
Storico versioni
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