Accordo

Art. 13

In vigore dal 17 ott 2019
Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, borse di studio in materie di interesse specifico rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni più favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.
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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo