Accordo
Art. 18
In vigore dal 17 ott 2019
Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due paesi e quelle di un paese terzo. Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di assicurare tale sostegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-18