Accordo

Art. 22

In vigore dal 17 ott 2019
1. Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata illimitata. 2. Il presente Accordo potrà essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prenderà effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudicherà i programmi o le attività concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti. 3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21/10/05 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, farà fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COREA Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo