Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 ott 2019
1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e degli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), nonché del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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