Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 17 ott 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente: a) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a); b) dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-rd-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;) — Testo vigente | Portale Normativo