Accordo

Art. 16

In vigore dal 17 ott 2019
Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. — Testo vigente | Portale Normativo