Art. 16
Accordo

Art. 16

16 / 22
In vigore dal 17 ott 2019
Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-16