Accordo

Art. 14

In vigore dal 17 ott 2019
Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico illegale di opere d'arte, articoli culturali, beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nei rispettivi paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo