Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 17 ott 2019
Trattamento dei risultati 1. Il trattamento della proprietà intellettuale creata o fornita nel corso delle attività di cooperazione rientranti in questo Accordo deve svolgersi così come previsto dall'Annesso, che è parte integrante dell'Accordo. 2. Le Parti Contraenti, tenendo presente i principi affermati nell'Annesso, faciliteranno lo scambio di informazione tecnologica e il trasferimento tecnologico di risultati derivanti dalle attività congiunte di collaborazione.
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