Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 17 ott 2019
Sostegno alla cooperazione 1. Il sostegno alle attività di cooperazione previste all' sarà soggetto alla disponibilità di fondi e alle politiche relative, alle leggi ed ai regolamenti di entrambe le Parti Contraenti. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione di ricercatori e tecnici, borsisti o esperti inviati dai rispettivi Governi ed accolti sul proprio territorio le migliori condizioni possibili di lavoro ed i benefici previsti dalla legislazione vigente.
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