Art. 8
Accordo

Art. 8

8 / 22
In vigore dal 17 ott 2019
Commissione Mista 1. Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica composto da rappresentanti designati dalle Parti Contraenti. 2. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. 3. La Commissione Mista avrà le seguenti funzioni: (a) coordinare, facilitare e rivedere l'esecuzione delle attività di cooperazione condotte sotto questo Accordo; (b) proporre raccomandazioni ai rispettivi governi su ogni misura necessaria ad accrescere la cooperazione scientifica e tecnologica fra le Parti Contraenti; (c) redigere ed approvare proposte per i programmi di cooperazione; e (d) discutere ogni questione relativa alla esecuzione di questo Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113#art-a-8